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	<title>PassaParola &#187; Rubrica Legale</title>
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	<description>Periodico italiano in Lussemburgo</description>
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		<title>Com’è regolata la vendita di immobili in Italia quando il venditore si trova all’ estero?</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 22:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[La vendita di proprietà in Italia da parte di cittadini stranieri crea spesso delle vere e proprie sfide che rendono l’intero processo laborioso e dispendioso. In questo articolo andremo a trattare a grandi linee il modo migliore per evitare imprevisti ed attese descrivendo un percorso base. I primi passi sono assicurarsi che l’agenzia immobiliare scelta abbia l&#8217;abilitazione presso la camera di commercio e sottoscrivere un contratto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vendita di proprietà in Italia da parte di cittadini stranieri crea spesso delle vere e proprie sfide che rendono l’intero processo laborioso e dispendioso. In questo articolo andremo a trattare a grandi linee il modo migliore per evitare imprevisti ed attese descrivendo un percorso base.<br />
I primi passi sono assicurarsi che l’agenzia immobiliare scelta abbia l&#8217;abilitazione presso la camera di commercio e sottoscrivere un contratto di mediazione in italiano che è bene analizzare attentamente. Il costo della provvigione non è regolato dalla legge e si aggira intorno al 3-4% del prezzo di vendita. Di solito viene pagato da entrambe le parti, ma il venditore ha la possibilità di contrattare con l’agene immobiliare per far sì che l’intera somma sia a carico del compratore.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-17505" alt="casa" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2017/12/casa-300x143.jpg" width="300" height="143" /></p>
<p>Una volta messa sul mercato la proprietà, il potenziale acquirente presenterà una proposta d’acquisto scritta unitamente ad una caparra, ossia una somma di denaro col quale “riserva” l’immobile. Poichè questo documento è vincolante solo per il compratore,<strong> in questa fase è d’uso concludere un precontratto chiamato anche “compromesso” e versare un importo fino al 30% del prezzo di acquisto</strong>. L’atto di proprietà che attesta l’effettivo possesso dell’immobile verrà rilasciato solo dopo la firma del contratto di vendita (“rogito”).</p>
<p><strong>Il compromesso non necessita di un notaio, ma è consigliabile, dato che la forma scritta è requisito fondamentale per la sua validità.</strong></p>
<p>Prima dell’acquisto il compratore riceverà dal venditore degli importanti documenti che comprovano l’immobile, tra cui: il possesso effettivo della proprietà, il diritto di vendita, lo stato dell´immobile, l´eventuale esistenza di ipoteche, l´assenza di debiti col fisco e la presenza di spese aggiuntive.</p>
<p><strong>Sarà cura del venditore controllare che tutti i dati siano corretti e completi (è a suo carico, per esempio, il certificato di abitabilità e la certificazione energetica)</strong>. Qualora il venditore non onorasse il compromesso, il compratore dovrà essere risarcito fino al doppio del prezzo d’acquisto. In caso di rescissione da parte dell’acquirente, invece, la caparra non verrà restituita.</p>
<p>Per la stipula del rogito sarà d’obbligo rivolgersi ad un notaio, che avrà il compito di assicurarsi che tutte le imposte siano state pagate e di redigere l’atto di compravendita. Tale attodovrà contenere il prezzo di acquisto, nonché la commissione dell´agenzia immobiliare e tutte le proprietà dell’immobile compresi numero di stanze, grandezza ed eventuali informazioni condominiali.</p>
<p><strong>Qualora non si conoscesse l’italiano sarà necessaria la presenza di un traduttore giurato o un avvocato che parli entrambe le lingue per essere in grado di comprendere la lettura del contratto assicurandosi che le informazioni siano esenti da errori. </strong>Per comprare o vendere una proprietà è richiesto il codice fiscale, rilasciato dal consolato di appartenenza. Senza di esso non sarà possibile procedere.</p>
<p>In Italia sono possibili pagamenti in contanti solo fino a € 3000, ma per concludere l’affare in tempi brevi il compratore ha la possibilità di impiegare un assegno circolare direttamente inpresenza del notaio. Ciò permetterà il trasferimento diretto della proprietá. E’ necessario prestare attenzione alle tasse immobiliari nonchè ai termini imposti dalla legge per evitare vendite speculative e alla tassazione sul profitto dipendente dal fatto che il venditore abbia o meno utilizzato l’immobile per scopi privati.</p>
<p>Data la complessità della legislazione italiana, sarebbe saggio affidarsi ad esperti del settore che offrano consulenza legale e linguistica.&#8221;</p>
<p><strong>Avv. Francesco Sannà,</strong> esperto in diritto di famiglia, eredità e vendite immobiliari</p>
<p><strong> Eugenio Donato</strong>, consulente e responsabile Patronato Inca Saarbrücken, Germania</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Guida in stato d’ebbrezza: come è regolata questa infrazione nel Granducato?</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2017/10/05/guida-in-stato-debbrezza-come-e-regolata-questa-infrazione-nel-granducato/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[1.2 grammi d’alcool per litro di sangue]]></category>
		<category><![CDATA[Camera del Consiglio del tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Granducato di Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[guida in stato di ebbrezza]]></category>
		<category><![CDATA[Legge del 14 febbraio 1955]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Le infrazioni al Codice della Strada per abuso di alcool sono in continuo aumento in Lussemburgo e vengono punite in modo molto severo. Il conducente che si pone alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito può ritrovarsi facilmente davanti al Tribunale correzionale per non avere rispettato il Codice della ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b></b><strong>Le infrazioni al Codice della Strada per abuso di alcool sono in continuo aumento in</strong> <strong>Lussemburgo e vengono punite in modo molto severo</strong>. Il conducente che si pone alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito può ritrovarsi facilmente davanti al Tribunale correzionale per non avere rispettato il Codice della Strada. Infatti <b>l’articolo 12 della Legge del 14 febbraio 1955 </b>prevede che il tribunale possa emettere sanzioni a seconda del tasso alcolico presente nel sangue della persona che ha commesso l’infrazione.</p>
<p><b> <a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2017/10/guida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16936 aligncenter" alt="guida" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2017/10/guida.jpg" width="297" height="170" /></a></b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nel caso in cui il conducente fosse sospettato di guidare in stato di ebbrezza la polizia procede a due esami diversi</strong>. Il primo esame, che può essere fatto se ci sono indizi gravi che possono fare presumere che la persona abbia circolato sotto l’influenza di alcool, è l’esame sommario dell’alito. Se questo esame è positivo la polizia procederà a un secondo esame che rileverà il tasso d’alcool in maniera più precisa. Il conducente da parte sua può richiedere un esame del sangue a titolo di prova contraria.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se il tasso alcolico misurato dovesse superare 1.2 grammi d’alcool per litro di sangue o se la persona presenta dei sintomi manifesti d’ebbrezza, anche se il tasso dovesse essere inferiore a 1.2 grammi o se la persona rifiuta di sottoporsi all’esame sommario dell’alito, la polizia procederà al ritiro immediato della patente.</strong> Questo ritiro sarà provvisorio, il provvedimento, per essere valido, deve essere notificato dal giudice all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di otto giorni lavorativi. Decorsi i termini di legge, se il giudice non avrà notificato il provvedimento, la patente sarà restituita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nel caso di ritiro della patente, l’interessato potrà rivolgersi alla Camera del Consiglio del tribunale competente.</strong> La Camera del Consiglio potrà restituire la patente completamente oppure autorizzare solamente i tragitti lavoro-casa, casa-lavoro. Colui che ha infranto la legge potrà ritrovarsi, a seconda dell’infrazione, davanti al Giudice di Pace (il quale potrà solamente pronunciare sentenze relative al pagamento di ammende o al ritiro della patente) o davanti al Tribunale Correzionale, che, oltre alle ammende e alla sospensione della patente, può decidere, per i casi gravi, la pena detentiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nel caso in cui il conducente si trovi nell’arco di tre anni in uno stato di recidiva, l’articolo 12§2.2 prevede la confisca del veicolo. </strong></p>
<p><strong>A cura dell&#8217;avvocato Denise Parisi</strong></p>
<p>(Etude Thielen &amp; Associés)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Tornare in Italia? L’esenzione fiscale non basta</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2016/10/28/tornare-italia-esenzione-fiscale-ossich/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 12:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[    Il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli è avvertito come una patologia atta a colpire le potenzialità di sviluppo industriale e culturale del nostro Paese. Il capitale umano, fondamento irrinunciabile per l’evoluzione dell’Italia, dovrebbe poter esprimere le sue potenzialità nel luogo di origine. Il movimento migratorio verso altre nazioni non conosce sosta e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><b> </b></h2>
<p><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2010/09/rientro.jpg"><img class="aligncenter" alt="rientro" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2010/09/rientro-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>Il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli è avvertito come una patologia atta a colpire le potenzialità di sviluppo industriale e culturale del nostro Paese. Il capitale umano, fondamento irrinunciabile per l’evoluzione dell’Italia, dovrebbe poter esprimere le sue potenzialità nel luogo di origine.</b></p>
<p>Il movimento migratorio verso altre nazioni non conosce sosta e si fa protagonista di un costante allontanamento delle migliori risorse umane.</p>
<p>Per tentare di dare una soluzione al problema e di invertire la tendenza, sono state concepite alcune disposizioni normative speciali.</p>
<p>Con il provvedimento 29 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate dà attuazione alla disposizione dell’articolo 16 de decreto legislativo 147/2015, definendo le modalità per l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale speciale destinato ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015. Il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%.</p>
<p>Senza entrare in considerazioni di carattere tecnico quanto alla natura dell’esenzione e al calcolo della base imponibile, nonché sulla tempistica con cui giunge il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’ultimo termine utile per il rimpatrio (31/12/2015), vi sono alcune osservazioni di carattere sostanziale sulle quali riflettere.</p>
<p>L’impianto di legge di cui parliamo nasce dall’intento di incoraggiare il rientro in Italia di coloro che hanno visto nell’espatrio un’opportunità di realizzazione personale e professionale.</p>
<p>Il trasferimento all’estero costituisce spesso una “extrema ratio”, cioè una “maniera ultima” per potersi garantire un futuro degno di questo nome.</p>
<p>Ci si deve dunque chiedere: in quale misura un regime fiscale preferenziale può cancellare come un colpo di spugna tutte le ragioni per le quali un cittadino italiano ha scelto di lasciare – magari in cuor suo anche solo temporaneamente – il proprio Paese natale?</p>
<p>Non solo, quale incoraggiamento potrebbe sortire un tale provvedimento per coloro che, oltre alla dimensione professionale, hanno creato la propria famiglia all’estero, ed ad oggi hanno uno o più figli in età scolare? In tal caso, di fronte alle esigenze lavorative del partner, e alle esigenze formative dei figli, quale effetto potrebbe effettivamente avere tale regime speciale?</p>
<p>È interessante notare che tale provvedimento è applicabile anche ai lavoratori autonomi. In questo caso, oltre alle osserazioni già formulate qui sopra, non è possibile trascurare il fatto che ogni nuova realtà imprenditoriale deve necessariamente confrontarsi con le difficoltà tipiche dei primissimi anni di attività. Immaginare che un lavoratore autonomo, affermato all’estero, metta nuovamente in discussione la propria realtà lavorativa e quella dei suoi eventuali dipendenti, alla luce di un trattamento fiscale preferenziale, è a nostro parere difficilemente concepibile.</p>
<p>L’interrogativo in merito al reale potere di incoraggiamento al rimpatrio, proprio della norma attuale, è dunque discutibile. Certo, nel merito contribuisce a controbilanciare l’interesse e l’opportunità della permanenza all’estero, ma non può essere l’elemento esclusivo su cui basare la propria scelta di rimpatrio.</p>
<p>In effetti, anche se non facile, la soluzione più immediata non dovrebbe essere quella di recuperare i cervelli fuggiti, ma di evitare che altri optino per la scelta dell’espatrio. Per usare un esempio spicciolo: se la botte del vino ha un buco, la prima cosa da fare non è raccogliere con una spugna il vino fuoriuscito, ma chiudere il buco per evitare che ne esca dell’altro.</p>
<p>Al di là di colorate semplificazioni, noi crediamo che tale provvedimento debba essere inquadrato in un insieme di incentivi più ampio, finalizzati non solo a premiare coloro che decidono di tornare, ma altresì a sanare quelle condizioni che li avevano indotti a partire, e sulle quali si interrogano coloro che in Italia ancora vivono e lavorano.</p>
<p><strong> Fabio Ossich</strong></p>
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		<item>
		<title>Quali sono i benefici dei PACS?</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2015/06/24/pacs-lussemburgo-benefici-marsico/</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 12:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<description><![CDATA[  I PACS ovvero  pacte civil de solidarité (patto civile di solidarietà, ndr) o semplicemente partenariati, rappresentano una forma di riconoscimento legale di un’unione tra due persone dello stesso o di diverso sesso, alternativa al matrimonio. Riconosciuta in molti Paesi membri dell’Unione Europea, la figura del partenariato in Lussemburgo assume rilevanza soprattutto per un triplice ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/06/pacs.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11331" alt="pacs" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/06/pacs-300x138.jpg" width="300" height="138" /></a></p>
<p><b>I PACS ovvero </b><b> </b><b><i>pacte civil de solidarité</i></b><b> </b><b>(patto civile di solidarietà, ndr) </b><b>o semplicemente partenariati, rappresentano una forma di riconoscimento legale di un’unione tra due persone dello stesso o di diverso sesso, alternativa al matrimonio.</b></p>
<p>Riconosciuta in molti Paesi membri dell’Unione Europea, la figura del partenariato in Lussemburgo assume rilevanza soprattutto per un triplice ordine di ragioni.</p>
<p>In primo luogo, trattasi di mettere in atto un sistema di sicurezza legale da un punto di vista civile, alla stregua di alcune regole di solidarietà che le parti devono rispettare.</p>
<p>In secondo luogo, i PACS garantiscono una flessibilità fiscale, volta a garantire sgravi ed agevolazioni per l’intero nucleo familiare. Più specificatamente, i partner sono imponibili secondo la classe 2, beneficiano di deduzioni fiscali raddoppiate e legate ad alcuni tipi di dispense (come gli interessi sui crediti) a condizione, però, che uno dei partner produca almeno il 90% delle entrate nel Granducato.</p>
<p>Infine, il partenariato garantisce protezione sociale ai soggetti coinvolti.</p>
<p>In particolare, affinchè venga costituito un Pacs tra due soggetti in Lussemburgo è necessario che gli stessi vi risiedano legalmente, abbiano capacità giuridica, non siano legati da altri vincoli di partenariato o matrimonio e non abbiano legami di parentela tra di loro.</p>
<p>In seguito, è necessario presentarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune lussemburghese di residenza, muniti dei necessari documenti (e che possono variare a prescindere dal Comune) redatti in lingua francese, tedesca o inglese. Qualora, infatti, i futuri partner non abbiano i documenti originali redatti nelle menzionate lingue, è necessario che gli stessi vengano tradotti con traduzione giurata (la lista dei professionisti autorizzati si trova sul sito del Ministero della Giustizia).</p>
<p>Ciò posto e verificata l’esistenza e la validità di tutti i documenti, l’ufficiale di stato civile trascrive la costituzione del partneriato su un documento che verrà inviato al “Parquet” generale per il repertorio civile. Da tale data, il partenariato comincia a produrre i suoi effetti giuridici e patrimoniali.</p>
<p>Per ulteriori informazioni, è possibile visitare consultare la <strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0143/index.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Legge del 9 luglio 2004</span></a></span></strong>, oppure il link del <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/famille/vie-maritale/partenariat-pacs/declaration-partenariat/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Guichet Public</span></a></strong></span></p>
<p>e quello del <a href="http://www.justice.public.lu/fr/famille/partenariat/partenariat-declare-luxembourg/index.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Ministero della Giustizia </span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rita Marsico</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Violenza domestica in Lussemburgo: come tutelarsi e a chi chiedere aiuto?</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; La violenza domestica è un fenomeno molto diffuso all’interno dei nuclei familiari, sebbene ancora pochi risultano essere i casi denunciati, sia per paura di subire ripercussioni che per le conseguenze in termini economici che tali episodi possono creare. Anche il Lussemburgo non è esente da questo tipo di problema sociale.  Secondo uno studio condotto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><b><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/06/violenza.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11212 aligncenter" alt="violenza" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/06/violenza.jpg" width="264" height="191" /></a></b></p>
<p>La violenza domestica è un fenomeno molto diffuso all’interno dei nuclei familiari, sebbene ancora pochi risultano essere i casi denunciati, sia per paura di subire ripercussioni che per le conseguenze in termini economici che tali episodi possono creare. <strong>Anche il Lussemburgo non è esente da questo tipo di problema sociale. </strong></p>
<p><strong> </strong>Secondo uno studio condotto dal <i>Luxembourg Institute of Health</i> (LIH), per conto del Ministero delle Pari Opportunità, la principale causa della violenza domestica risiede nelle relazioni sociali complesse all’interno dei nuclei familiari. Lo stesso studio, inoltre, ha messo in evidenza come il fenomeno in esame colpisca famiglie di qualsiasi ceto sociale, anche se la percentuale maggiore riguarda soprattutto soggetti versanti in situazioni affettive o finanziare precarie. Le vittime sembrano essere spesso più giovani degli autori delle violenze, economicamente dipendenti dagli stessi e di solito più istruite.</p>
<p>Un fenomeno, quello della violenza domestica in Lussemburgo, in crescita negli ultimi anni.</p>
<p><strong>Ma quali sono i rimedi e la tutela che il Granducato appresta alle vittime, ai sensi del codice penale e della legge dell’8 settembre 2003?</strong></p>
<p><strong>In primo luogo,</strong> in caso di infrazione contro la vita o l’integrità fisica di una persona, esiste un ferreo sistema attraverso il quale la Polizia, previa autorizzazione del Procuratore di Stato, emette un ordine di espulsione dal domicilio nei confronti di chi perpetra violenza all’interno delle mura private. L’espulsione è valida per 10 giorni sino ad un massimo di 3 mesi. Nel contempo, un servizio di aiuto ed assistenza materiale e psicologica alle vittime di violenza è messo in atto.</p>
<p><strong>In secondo luogo,</strong> e nel più grave caso di violenze fisiche, il rimedio previsto dall’ordinamento è la pena della reclusione fino a 5 anni nonché un’ammenda sino a 5.000 euro.</p>
<p>Rimedio parallelo a quello dell’espulsione è la citazione in tribunale dell’autore di violenza, con archiviazione o meno del caso in termini penali, senza possibilità di usufruire dello strumento della mediazione.</p>
<p>Tuttavia, al fine di garantire una rieducazione ed un positivo reinserimento nel nucleo familiare dell’autore di violenza domestica, il Granducato offre allo stesso la possibilità di contattare il <i>Riicht Eraus</i>, un centro di aiuto ed assistenza della <strong>Croce Rossa</strong> per autori di violenze.</p>
<p>Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile visitare i seguenti siti internet sull’aiuto alle vittime di violenza domestica:</p>
<p><strong>FEMMES EN DETRESSE</strong></p>
<p><a href="http://fed.lu/wp/" target="_blank">http://fed.lu/wp/</a></p>
<p><strong>MINISTERO PARI OPPORTUNITÀ</strong></p>
<p><a href="http://www.violence.lu/" target="_blank">http://www.violence.lu</a></p>
<p><strong>RIICHT ERAUS</strong></p>
<p>Sull’aiuto agli autori di tali fatti: <a href="http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/" target="_blank">http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rita Marsico</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Perchè la Corte di Giustizia  dell’UE ha bocciato gli aiuti sociali agli stranieri inattivi?</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2015/02/28/corte-giustizia-ue-aiuti-sociali-stranieri-inattivi-marsico/</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 17:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia dell’Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 2004/38]]></category>
		<category><![CDATA[fonti di sostentamento]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[socialmente inattivi]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza C-333/13 emessa l’11 novembre 2014 in Lussemburgo chiarisce applicazione e limitazione degli aiuti sociali ai disoccupati stranieri. Con sentenza dell’11 novembre 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede in Lussemburgo, ha chiarito un a questione giuridico-sociale di massima importanza in materia di aiuti sociali ai disoccupati. In particolare, la Corte ha ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/02/corte.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10079 aligncenter" alt="corte" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/02/corte.jpg" width="275" height="183" /></a></b></p>
<p><b>La sentenza C-333/13 emessa l’11 novembre 2014 in Lussemburgo chiarisce applicazione e limitazione degli aiuti sociali ai disoccupati stranieri.</b></p>
<p>Con sentenza dell’11 novembre 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede in Lussemburgo, ha chiarito un a questione giuridico-sociale di massima importanza in materia di aiuti sociali ai disoccupati.</p>
<p>In particolare, la Corte ha chiarito che i cittadini stranieri membri di uno stato dell’Unione Europea non possano usufruire di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, come alloggio o riscaldamento e assegni sociali, <b>qualora gli stessi non beneficiano di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38</b>, come disporre, per sé o per i propri familiari, sufficienti risorse economiche o finanziarie.</p>
<p>Nel caso di specie, una donna rumena e suo figlio hanno proposto ricorso contro il tribunale di Lipsia, atteso il rifiuto da parte dello stato tedesco di garantire le necessarie prestazioni assicurative. Tuttavia, i due cittadini rumeni, non avendo mai esercitato prestazioni lavorative né in Romania, né in Germania, e né essendo in cerca di occupazione<b>, risultano essere socialmente inattivi</b>.</p>
<p><b>In tal caso, ha concluso la Corte, i cittadini dell’Unione Europea, che siano inattivi in un altro Stato membro, non possono beneficiare degli aiuti sociali di quello Stato in virtù del principio della libertà di circolazione, con il solo scopo di usufruire di fonti di sostentamento.</b></p>
<p>Tale principio indubbiamente sarà applicato anche in Lussemburgo per i cittadini stranieri che vivano nel Granducato da oltre tre mesi e per un periodo inferiore a cinque anni, qualora siano inattivi da un punto di vista professionale o non abbiano risorse sufficienti in termini economico-finanziari, con ciò risultando applicabili tali aiuti sociali ai cittadini lussemburghesi inattivi ovvero agli stranieri che abbiano già maturato esperienze professionali, ovvero siano alla ricerca di un’occupazione o abbiano sufficienti risorse economiche o finanziarie, così come  sancito ai sensi dell’art. 24 par.2 del regolamento dell’Unione Europea 883/2004.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rita Marsico</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Quali sono i diritti del lavoratore in Lussemburgo?</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[  Alla luce del numero sempre più crescente di lavoratori stranieri, di cui non pochi italiani, che varcano il confine lussemburghese al fine di stabilizzarsi in termini professionali, utile ed interessante risulta riassumere i principi generale del diritto del lavoro lussemburghese ed, in particolare del relativo Codice del lavoro, aggiornato al 2013: -          Tipologie e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/02/diritti.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9977 aligncenter" alt="diritti" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/02/diritti-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></b></p>
<p><b> </b></p>
<p>Alla luce del numero sempre più crescente di lavoratori stranieri, di cui non pochi italiani, che varcano il confine lussemburghese al fine di stabilizzarsi in termini professionali, utile ed interessante risulta riassumere i principi generale del diritto del lavoro lussemburghese ed, in particolare del relativo Codice del lavoro, aggiornato al 2013:</p>
<p>-          <b>Tipologie e contenuto del contratto di lavoro: </b>i contratti di lavoro in Lussemburgo, in forma scritta,             possono assumere la forma del contratto di apprendistato, volto alla formazione del lavoratore, e possono essere di natura determinata o indeterminata. Rilevante risulta il contenuto del contratto dal quale rilevano il nome delle parti, la data ed il luogo della formazione del contratto. Inoltre, per quanto riguarda le mansioni del lavoratore, il contratto deve obbligatoriamente contenere luogo, orari, giorni di ferie, salario e benefits offerti al lavoratore, nonché informazioni complementari concernenti  eventuali pensioni, mobilità all’estero, clausole derogatorie e complementari e giurisdizione applicabile in caso di liti.</p>
<p>-          <b>Periodo di prova, orari di lavoro e termine del contratto: </b>obbligatorio risulta il periodo di prova dalle due settimane ai sei mesi, in caso di contratto indeterminato. Gli orari di lavoro, invece, non possono superare le dieci ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Quanto alla fine del contratto, il codice del lavoro lussemburghese prevede che, in caso di contratto senza specificazione di durata, il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso d due mesi in caso di servizio lavorativo prestato, dal lavoratore, per un periodo superiore ai cinque mesi, mentre il preavviso risulta essere di due mesi, in caso di prestazione lavorativa inferiore ai cinque anni. Da parte del lavoratore, invece, le dimissioni possono giungere con un preavviso di due mesi, in caso, di prestazione lavorativa superiore ai cinque anni, e di un mese, in caso di prestazione inferiore ai cinque anni. Disposizioni specifiche sono previste in caso di situazioni speciali o di tipologie contrattuali alternative.</p>
<p>-          <b>Giorni di riposo e ferie:</b> il codice del lavoro lussemburghese prevede che la domenica sia il giorno di riposo settimanale e nel quale risulta interdetto il lavoro da mezzanotte a mezzanotte, mentre i giorni festivi legali risultano essere il 1° Gennaio, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il giorno di Pentecoste,la festa del Gran Duca del 23 Giugno,, il 15 Agosto, Natale ed il 26 Dicembre, risultando il salario invariato per il lavoratore. Quanto alle ferie, il lavoratore ha diritto ad una serie di giorni di ferie annuali, a cui si aggiungono giorni di ferie per malattia, con obbligo di presentazione del certificato medico, qualora la malattia sia superiore ad uno ovvero due giorni. Ma vi è di più, ferie speciali sono previste in caso di attività di volontariato, culturali, di sviluppo del giovane lavoratore, per motivi formativi, linguistici e ferie parentali, in caso di nascita di uno o più figli, e da aggiungere, eventualmente, al periodo obbligatorio di maternità concesso alla donna (dalle otto settimane precedenti al parto, fino alle dodici settimane successive). Trattasi di una sezione del codice del lavoro non conforme a quanto previsto dal diritto italiano, i cui tempi e tipologie delle ferie risultano distribuiti in maniera diversa.</p>
<p>-          <b>Diritti ed obblighi delle parti:</b> infine, una sezione corposa nella normativa del Gran Ducato, è dedicata ai diritti ed agli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, più in generale riguardanti obblighi del rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro, rispetto nei luoghi del lavoro e di quanto riportato nel contratto stesso.</p>
<p>Da quanto esporto, emergerebbe una forte tutela dei diritti del lavoratore, anche se previdente risulterebbe leggere il contratto e porre domande al datore di lavoro, o all’agenzia di recruitement, su eventuali dubbi o clausole non chiare ancora prima di firmarlo, con eventuali modifiche al riguardo. In tal caso, la piena tutela verrebbe raggiunta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rita Marsico</strong></p>
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		<title>Le spese legali possono condizionare l’accesso alla giustizia?</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2014/11/10/le-spese-legali-possono-condizionare-laccesso-alla-giustizia/</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 15:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[  &#160; L’interesse ad avviare un’azione giudiziaria di carattere civilistico dipende sempre più dalla convenienza economica del risultato finale. E si tratta, purtroppo, di uno stato di fatto che genera un circolo vizioso: più aumenta il costo di una causa civile, più si concede spazio agli abusi. Infatti, alcuni potrebbero sentirsi legittimati a pensare che ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/02/spese_legali.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9982 aligncenter" alt="spese_legali" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2015/02/spese_legali-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></b></p>
<p><b> </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’interesse ad avviare un’azione giudiziaria di carattere civilistico dipende sempre più dalla convenienza economica del risultato finale. E si tratta, purtroppo, di uno stato di fatto che genera un circolo vizioso: più aumenta il costo di una causa civile, più si concede spazio agli abusi. Infatti, alcuni potrebbero sentirsi legittimati a pensare che di fronte ad un mancato pagamento oppure davanti ad un’azione dannosa, il creditore, rispettivamente la vittima potrebbero essere scoraggiati dai costi della giustizia al punto da rinunciare a far valere le proprie ragioni di fronte ad un giudice.</p>
<p>Il legislatore italiano non ha trascurato questa concreta esigenza, tanto da prevedere a carico della parte soccombente la condanna alle spese, liquidandone l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.</p>
<p>La ragione di questa disciplina risiede nell’intenzione di dover riconoscere l’integrità di un diritto in modo almeno equivalente alla sua dimensione preprocessuale. La possibilità di garantire questo stato di fatto non sarebbe assicurata se le ragioni della parte vincente dovessero esser decurtate delle spese di difesa.</p>
<p>Purtroppo non tutte le legislazioni sono armonizzate e anche all’interno della stessa Europa constatiamo delle difformità persino all’interno di una stessa materia. È il caso di Lussemburgo dove gli onorari degli avvocati non vengono considerati come parte del danno iniziale per cui si è avviata l’azione legale. Di conseguenza la parcella dell’avvocato non entra di forza tra le spese a cui è normalmente condannata la parte soccombente.</p>
<p>Sapendo che tuttavia le spese legali sono alleggerite dalle indennità di procedura comunemente riconosciute, e facendo astrazione dalle ragioni che hanno portato al concepimento di qualsivoglia sistema procedurale, sarebbe da chiedersi in che misura i costi dei processi, o più generalmente le spese legali, condizionino il diritto di accesso alla giustizia che ognuno dovrebbe poter esercitare senza eccessive remore di carattere economico.</p>
<p><strong>Fabio Ossich</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Gli affitti in Lussemburgo: come riconoscere ed evitare le truffe?</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2014/10/12/legale-ottobre-affitti-truffe-marsico/</link>
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		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[    Il contratto di locazione in Lussemburgo è disciplinato dagli articoli 1713 e 1762-2 del codice civile e, nonostante ciò, non pochi sono i casi in cui ci si debba difendere da eventuali truffe concernenti l’affitto di una camera, di uno studio o di un appartamento. Situazione resa ancora più difficile da un mercato ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><b> </b></p>
<p align="center"><b><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2014/10/affitto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8817" alt="affitto" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2014/10/affitto-300x158.jpg" width="300" height="158" /></a> </b></p>
<p>Il contratto di locazione in Lussemburgo è disciplinato dagli articoli 1713 e 1762-2 del codice civile e, nonostante ciò, non pochi sono i casi in cui ci si debba difendere da eventuali truffe concernenti l’affitto di una camera, di uno studio o di un appartamento.</p>
<p>Situazione resa ancora più difficile da un mercato immobiliare dinamico e caratterizzato da prezzi elevati.</p>
<p><b>In primis, è bene analizzare la situazione di coloro che cercano alloggio dall’estero o, in particolare, dall’Italia</b>: i rischi maggiori riguardano la ricerca di un alloggio attraverso siti internet specializzati a tal fine o contatti non diretti con persone già presenti nel Granducato.</p>
<p>In tali casi, fare attenzione ad alcuni dettagli potrebbe evitare che si giunga in Lussemburgo senza trovare alloggi, ovvero, effettuare pagamenti per collocazioni inesistenti.</p>
<p>Se la ricerca ha inizio su internet, è bene appurare che sugli annunci vi siano foto dell’alloggio ed un recapito telefonico del referente che si occupa di locare lo stesso: un semplice indirizzo e-mail, infatti, non garantisce la veridicità dell’annuncio o la buona fede del titolare.</p>
<p>Ma vi è di più. Avere persone di fiducia sul luogo permette all’interessato di poter verificare l’esistenza e poi lo stato dei luoghi della camera o dell’appartamento.</p>
<p>Una volta verificato ciò, sia attraverso persone di fiducia sul luogo che attraverso vari contatti telefonici con il titolare dell’annuncio, è bene che l’alloggio venga locato mediante il versamento di una cauzione (corrispondente, molto spesso alla prima o alle prime due mensilità) su un conto corrente bancario o postale lussemburghese, controllando che il titolare del conto non corrisponda ad uno pseudonimo, ma che abbia un nome ed un cognome. Inoltre, è bene chiedere conferma del versamento ed ottenere una copia firmata dal proprietario del contratto di locazione, sia per email che per posta.</p>
<p><b>Ben diverso, ma non meno rischioso, è il caso in cui ci si trovi già in Lussemburgo nel momento in cui bisogna iniziare le ricerche di un alloggio.</b></p>
<p>Oltre ai siti internet e all’accorgimento dei suddetti dettagli, è facile rivolgersi ad una delle numerose agenzie immobiliari esistenti sul territorio.</p>
<p>In tal caso è bene verificare che l’agenzia immobiliare che si occupa dell’annuncio abbia un sito internet, una sede fisica e dei numeri di telefono per contattare i vari intermediari. Una volta ottenuto l’appuntamento per visitare l’alloggio, non bisogna dimenticare una serie di domande da porre all’agente e al proprietario qualora fosse presente, per evitare di far fronte, successivamente, a spese inaspettate: <b>ad esempio sulle spese incluse nell’affitto, sul contratto obbligatorio di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, sulle spese di agenzia nonché su eventuali mobili che non saranno a disposizione del locatario, una volta stabilitosi.</b></p>
<p>Verificate le precedenti informazioni e dimostrato interesse nell’alloggio, è bene firmare il contratto di locazione dinanzi al proprietario e all’agente immobiliare, pagare la commissione a quest’ultimo in corrispondenza della firma del contratto ricevendone la rispettiva fattura e verificare che il conto corrente bancario o postale del proprietario sia lussemburghese e non intestato a pseudonimi.</p>
<p>Per completezza, vale sottolineare come il contratto di affitto, in Lussemburgo, non necessariamente debba essere sottoposto alla tassa di registrazione e che, solitamente, è possibile effettuare disdetta tre mesi prima della scadenza del contratto, la cui durata è da valutare con il proprietario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Trattasi di piccole attenzione che eviterebbero di affrontare liti con proprietari o con agenzie immobiliari, con conseguente applicazione del diritto lussemburghese ed il ricorso al caro sistema legale del Paese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rita Marsico</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>L’A.I.R.E: primi passi per un italiano in Lussemburgo. Cos’è , come funziona, perchè iscriversi?</title>
		<link>http://www.passaparola.info/2014/09/12/italiano-lussemburgo-aire-marsico/</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparolina</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal mese di settembre 2014 inauguriamo una nuova rubrica di ampio interesse comune che affronta tematiche utili per gli italiani all&#8217;estero e i residenti nel Granducato. &#160; L’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) è stata istituita con legge 470 del 1988 e rappresenta un obbligo legislativo a cui devono far fronte tutti i cittadini italiani ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><span style="color: #0000ff;"><b>Dal mese di settembre 2014 inauguriamo una nuova rubrica di ampio interesse comune che affronta tematiche utili per gli italiani all&#8217;estero e i residenti nel Granducato.</b></span></em></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2014/09/aire.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8426 aligncenter" alt="aire" src="http://www.passaparola.info/wp-content/uploads/2014/09/aire-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’<strong>A.I.R.E.</strong> (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) è stata istituita con legge 470 del 1988 e <b>rappresenta un obbligo legislativo a cui devono far fronte tutti i cittadini italiani che si trasferiscano all’estero alla stregua di determinate condizioni.</b></p>
<p>In particolare, l’articolo 1 della normativa in esame stabilisce l’obbligo del cittadino di effettuare l’iscrizione, presso l’ufficio consolare, entro 90 giorni dal trasferimento all’estero. L’iscrizione comporta il rilascio di un certificato attestante lo stato di famiglia e quello relativo all’iscrizione all’anagrafe dei cittadini residenti all’estero.</p>
<p>Tuttavia, l’obbligo sorge soltanto per trasferimenti <b>di durata non inferiore ai dodici mesi, o in caso di possesso della cittadinanza italiana all’estero</b>, in caso di nascita all’estero, ovvero qualora vi sia l’iscrizione giudiziale di un cittadino italiano in un Paese estero.</p>
<p>Inoltre, le anagrafi dei cittadini residenti all’estero sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno, secondo schedari che raccolgono le schede individuali e di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza dell’iscrizione.</p>
<p>Una volta compilato l’apposito modello, infatti, l’ufficio consolare trasmette lo stesso al Comune italiano di ultima residenza dell’interessato che, in tal modo, ottiene la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente.</p>
<p>Secondo la legge 470, inoltre, spetta al cittadino stesso comunicare tutte le successive modifiche riguardanti la propria situazione (indirizzo, stato civile, ecc.).</p>
<p>Di non poca importanza risulta essere la circostanza secondo la quale l’annotazione comporta l’indicazione se il cittadino <b>è iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni.</b></p>
<p>Tra i vantaggi offerti dall’iscrizione all’A.I.R.E., <b>oltre al diritto di voto, rileva anche l’assistenza sanitaria nel Paese ospitante, </b>a cui segue<b> </b>la perdita di quella italiana ad eccezione dell’assistenza urgente, il rilascio/rinnovo di documenti di riconoscimento ed il rinnovo della patente di guida.</p>
<p>Per quanto riguarda gli italiani in Lussemburgo, l’iscrizione all’A.I.R.E. risulta semplice quanto celere. Basta, infatti, recarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso l’Ambasciata d’Italia sita al 5-7 rue Marie Adelaide (Luxembourg-Ville) (<a href="http://www.amblussemburgo.esteri.it/Ambasciata_Lussemburgo/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Anagrafe/">http://www.amblussemburgo.esteri.it/Ambasciata_Lussemburgo/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Anagrafe/</a>) e compilare l’apposito modulo.</p>
<p>Secondo i dati della Cancelleria Consolare dell&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia in Lussemburgo, il Granducato ospita (ad aprile 2014) 26.514 cittadini iscritti all’A.I.R.E.</p>
<p><b>Trattasi di un diritto-dovere del cittadino italiano, volto sia all’acquisizione di determinati servizi erogati dal Paese ospitante e sia a far valere esigenze di trasparenze in termini di rilevazione della popolazione italiana all’estero.</b></p>
<p>Per ulteriori informazioni è possibile recarsi all’Ambasciata d’Italia in Lussemburgo o visitare la seguente pagina: <a href="http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AIRE.htm" target="_blank">http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AIRE.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Precisazione sull’A.I.R.E.</strong></p>
<p>- <span style="color: #ff0000;">Rinnovo patente:</span> le uniche due possibilità sono il rinnovo in Italia o la registrazione della stessa presso il Ministero dei Trasporti Lussemburghese per la conversione in patente lussemburghese prima della scadenza di quella italiana (anche se, una volta scaduta, l’unica possibilità è il rinnovo in Italia).</p>
<p>-<span style="color: #ff0000;"> Iscrizione all&#8217;AIRE</span>: ci si può presentare presso la cancelleria consolare al 25, rte d&#8217;Esch - Lussemburgo o inviare via posta ordinaria, fax o posta elettronica all&#8217;indirizzo <strong>aire.lux@esteri.it</strong> un modulo di richiesta d&#8217;iscrizione per ogni membro del nucleo familiare</p>
<p>(scaricabile dal sito dell&#8217;Ambasciata) avendo cura di allegare per ognuno sia una copia di un documento di riconoscimento italiano (passaporto e/o carta d&#8217;identità), che un documento comprovante la residenza presso un comune lussemburghese (certificato di residenza, permesso di soggiorno o attestato di registrazione).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rita Marsico</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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